EMENDAMENTO N. 015006
Articolo 22
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese
L’art 22, comma 2 è così modificato
dopo le parole: “competono inoltre”
aggiungere le seguenti parole: “in via esclusiva”
Art. 22 – I servizi per il lavoro .
1. Le province, nell’ambito delle proprie attribuzioni e funzioni, attraverso loro strutture denominate centri per l’impiego oppure mediante le forme di gestione previste dall’articolo 3, comma 3, nonché gli operatori accreditati di cui all’articolo 26, nei limiti dell’accreditamento, svolgono le seguenti funzioni:
a) attività di accoglienza e orientamento al lavoro;
b) attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo;
d) erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori stranieri;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati;
f) intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;
g) funzioni amministrative connesse al collocamento.
2. Competono inoltre alle province:
a) l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
b) il ricevimento e la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili;
d) gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ogni provincia può modificare l’attuale articolazione territoriale dei centri per l’impiego delle province, sentite le rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 24 e 25 operano nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione. |