EMENDAMENTO N. 015008
Articolo 23
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese
L’art 23, comma 5 è così modificato
dopo le parole: “di cui all’art. 47”
aggiungere le seguenti parole: “tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatòri regionali e provinciali sul mercato del lavoro e alle offerte di formazione continua”
Art. 23 – Orientamento al lavoro.
1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, il diritto all’orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità come strumento di occupazione.
2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza orientativa, sia rispetto alle province ed agli altri enti locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dell’orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7.
4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, e le province svolgono attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete, degli altri enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva l’integrazione dei servizi e le azioni in rete tra province, istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati, enti locali e parti sociali di cui all’articolo, 6 comma 3.
5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 47.
6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l’attività delle province di cui al comma 5.
7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale. |