EMENDAMENTO N. 015010
Articolo 25
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese
L’art 25, comma 1 è così modificato:
dopo le parole: “Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni”
aggiungere le seguenti parole: “e dell’articolo 1 comma 31 della Legge 247/2007”
Art. 25 – Regimi particolari di autorizzazione.
1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, definisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province. |