Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 14998


EMENDAMENTO N. 014998
Articolo 1
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese

Dopo il comma 2 va aggiunto:

2 bis) La Regione promuove l’apprendimento permanente per la realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, la coesione sociale, l’occupabilità e la mobilità professionale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l’innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e l’acquisizione di competenze professionali lungo l’arco di tutta la vita.

 

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione.
1.    La Regione del Veneto esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi della legislazione statale, dello statuto regionale e dell’ordinamento dell’Unione europea.
2.    La Regione rende effettivo il diritto al lavoro e attua gli interventi di cui alla presente legge perseguendo il superamento degli squilibri territoriali del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.
3.    La Regione riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati e persegue l’integrazione tra i servizi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, in coerenza con la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO), con riguardo, quanto ai destinatari, rispettivamente al mercato del lavoro a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale.
4.    La presente legge ha lo scopo di riordinare, coordinare e armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di occupazione, mercato del lavoro e orientamento.

 

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