EMENDAMENTO N. 015019
Articolo 31
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento
L’art 31, comma 3 è così modificato: dopo le parole: “delle assunzioni” sono aggiunte le seguenti parole: “a tempo indeterminato, in particolare per i lavoratori con rapporti reiterati di lavoro temporanei, per i soggetti svantaggiati di cui all’art.2 del Dlgs 276/03 lettera k), per gli over 45, per le donne al fine di garantire le pari opportunità.”
Art. 31 – Finalità e tipologie di intervento.
1. La Regione promuove interventi di politica del lavoro finalizzati a:
a) incentivare la partecipazione al lavoro, in particolare dei giovani e dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;
b) prevenire ed affrontare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata nonché favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
c) sostenere la formazione continua dei lavoratori e il reinserimento nella vita attiva;
d) promuovere la mobilità professionale;
e) favorire l’invecchiamento attivo;
f) sviluppare la qualità del lavoro;
g) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura;
h) sostenere e incentivare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l’occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Giunta regionale tenendo conto dei seguenti principi e criteri generali di azione:
a) massima integrazione tra le misure di politica attiva e passiva per stimolare la crescita e l’adattamento professionale dei lavoratori e incentivare comportamenti di ricerca attiva d’impiego;
b) concentrazione su specifici gruppi-bersaglio di lavoratori o candidati lavoratori individuati in relazione all'intensità e alla specificità dei bisogni nonché degli svantaggi che essi devono colmare per conseguire effettive pari opportunità;
c) promozione di nuove attività imprenditoriali per giovani e lavoratori in difficoltà occupazionale, con l'obiettivo di incentivare l'avvio e il mantenimento di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo;
d) promozione di iniziative relative al settore artigiano e delle piccole e medie imprese, anche tramite l’assegnazione di fondi a enti bilaterali, funzionali alla creazione di nuovi posti di lavoro e che prevedano forme di cofinanziamento delle stesse;
e) personalizzazione della gestione degli interventi, in un'ottica di accompagnamento, mantenimento e di riconoscimento della eterogeneità delle situazioni;
f) centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro, così come definito all’articolo 21, comma 1, in particolare per la definizione e il coordinamento dei programmi d’intervento individuali.
3. La realizzazione degli interventi di politica del lavoro può prevedere l’attivazione di servizi aggiuntivi a quelli di base già disponibili, l’erogazione di contributi al lavoratore a sostegno del reddito, l’incentivazione delle assunzioni anche mediante l’erogazione di contributi ai datori di lavoro, l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di servizi.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito il fondo regionale per il sostegno al reddito e l’occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile.
5. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 4, prevedendo anche l’erogazione di assegni di sostegno al reddito nonché l’erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di formazione continua finalizzate al superamento delle situazioni di precarietà.
6. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e della competente commissione consiliare, garantisce una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l’adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all’articolo 1 quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291. |