EMENDAMENTO N. 015026
Articolo 33
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento
All’art 33, comma 2
dopo le parole “comma 2, lettera b)”
sono aggiunte le seguenti parole: “ ; compilano l’elenco dei soggetti inadempienti rispetto alla corretta applicazione dei parametri fissati dalla legge e lo trasmettono mensilmente alle direzioni provinciali del lavoro e agli ispettorati del lavoro.”
Art. 33 – Inserimento lavorativo delle persone disabili.
1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss” e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo.
2. Le province esercitano le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b). |