EMENDAMENTO N. 015027
Articolo 34
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento
All’art 34, comma 2
dopo le parole: “legislazione nazionale”
sono aggiunte le seguenti parole: “e dei contratti collettivi nazionali, aziendali e territoriali”
Art. 34 – Cooperazione sociale e inserimento lavorativo.
1. La Regione, al fine di assicurare la piena integrazione sociale e l’effettività del diritto al lavoro, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione sociale, sia come erogatrice di servizi per il lavoro, sia come strumento per la creazione di opportunità occupazionali, nella formazione, nell’inserimento e nel mantenimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone disabili.
2. La Regione promuove programmi di inserimento lavorativo nelle cooperative sociali nel rispetto della legislazione nazionale, svolgendo in accordo con le province il monitoraggio sui risultati raggiunti e la diffusione sul proprio territorio dei migliori modelli di intervento. |