EMENDAMENTO N. 015029
Articolo 36
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento
All’art 36, comma 2
sostituire le parole: “può affidare”
con la parola: “affida”
Art. 36 – Gestione delle situazioni di crisi occupazionale.
1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all’articolo 31 e sulla base dei criteri da definire previa acquisizione dei pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere ed incrementare l’occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui all’articolo 31, comma 4, e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.
2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale. |