EMENDAMENTO N. 015034
Articolo 39
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento
All’art 39, il comma 15
È così sostituito
“15. I soggetti promotori rilasciano al tirocinante, al termine del tirocinio, una certificazione, sottoscritta dal datore di lavoro ospitante, attestante lo svolgimento e la durata dell’esperienza di tirocinio, le conoscenze acquisite anche al fine del riconoscimento del credito formativo e della registrazione nel libretto formativo. Le conoscenze acquisite nel periodo di tirocinio sono considerate ai fini dell’inquadramento professionale e dell’eventuale durata di contratti di lavoro temporanei o a causa mista nonché validi come credito formativo.”
Art. 39 – Tirocini formativi e di orientamento.
1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.
2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali. Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.
3. Fatte salve diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, i tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
a) nel caso di datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinque, un tirocinante;
b) nel caso di datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, il numero dei tirocinanti ospitati contemporaneamente non può essere superiore a due;
c) nel caso di datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari o superiore a venti, il numero dei tirocinanti ospitati contemporaneamente non può superare il dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato; la frazione di unità viene arrotondata all’unità superiore.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, la Giunta regionale può adottare, anche a titolo sperimentale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, disposizioni diverse relativamente ai limiti numerici dei tirocinanti ospitati, nonché alla composizione dell’organico del datore di lavoro ospitante. Nel caso di attività a carattere stagionale la percentuale dei tirocinanti ospitati si calcola su tutto il personale dipendente in forza nel periodo di svolgimento del tirocinio.
5. Il soggetto ospitante può essere anche imprenditore o libero professionista senza dipendenti.
6. I tirocini formativi e di orientamento sono rivolti ai seguenti destinatari:
a) soggetti in stato di disoccupazione, cioè inoccupati o disoccupati;
b) soggetti occupati a tempo parziale presso datore di lavoro diverso dal datore ospitante, a condizione che l’impegno complessivo tra tirocinio e rapporto di lavoro non superi la durata massima dell’orario di lavoro stabilita dalla legge;
c) occupati presso datore di lavoro diverso dal datore ospitante, sospesi temporaneamente dal lavoro;
d) studenti della scuola secondaria di secondo grado e della formazione professionale;
e) studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca e corsi di istruzione tecnica superiore.
7. I soggetti promotori valutano con l’istituto scolastico competente la tendenziale coerenza con l’indirizzo scolastico del tirocinio formativo e di orientamento destinato ai soggetti di cui al comma 6, lettera d).
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli stranieri comunitari ed extracomunitari, questi ultimi regolarmente soggiornanti in Italia. Per gli stranieri extracomunitari non residenti trova applicazione quanto previsto all’articolo 40, comma 9, lettera a), del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, e successive modifiche ed integrazioni.
9. Fatte salve diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, la durata dei tirocini è di dodici mesi; tale durata è prorogabile a ventiquattro mesi per i lavoratori disabili, nonché per i lavoratori svantaggiati purché in presenza di un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro da parte dei centri per l’impiego delle province. Ai tirocini previsti obbligatoriamente per l’accesso all’esercizio di professioni si applica, relativamente alla durata, la disciplina di riferimento.
10. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti:
a) province, a favore di tutte le categorie di destinatari di cui al comma 6;
b) operatori pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 26, a favore di tutte le categorie di destinatari di cui al comma 6;
c) università e istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, a favore dei propri iscritti e dei propri laureati, entro i ventiquattro mesi successivi al conseguimento della laurea o del titolo accademico;
d) istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio con valore legale, a favore dei propri iscritti;
e) enti di formazione professionale, accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei propri iscritti;
f) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici, a favore dei propri assistiti;
g) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti nei relativi albi regionali, a favore dei propri assistiti;
h) associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a favore dei propri iscritti, anche attraverso gli enti bilaterali.
11. I tirocini sono svolti sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore ed il datore di lavoro ospitante, cui deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) gli obiettivi e le modalità di svolgimento;
b) la durata e il periodo di svolgimento;
c) le aree aziendali di inserimento;
d) l’indicazione di un tutore con formazione e competenze adeguate in qualità di responsabile didattico e organizzativo delle attività e di un responsabile aziendale preposto all’inserimento dei tirocinanti;
e) gli estremi identificativi delle coperture assicurative;
f) l’ammontare della borsa di studio, ove prevista.
12. Per quanto concerne gli aspetti previdenziali e assicurativi si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale in materia e in particolare dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.
13. Nel caso di tirocini promossi all’estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante, i soggetti promotori devono comunque garantire la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa statale.
14. I datori di lavoro assolvono alle esigenze informative nei confronti dei centri per l’impiego delle province e delle organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, attraverso l’invio della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 4 bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni. I centri per l’impiego delle province rendono disponibili tali informazioni alla Regione.
15. I soggetti promotori rilasciano al tirocinante al termine del tirocinio una certificazione, sottoscritta dal datore di lavoro ospitante, attestante lo svolgimento dell’esperienza di tirocinio, anche al fine del riconoscimento del credito formativo e della registrazione nel libretto formativo.
16. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7, può approvare uno schema tipo di convenzione e di progetto formativo e di orientamento nonché un modello di certificazione dell’esperienza da adottare da parte dei soggetti promotori.
17. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste. |