Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15000


EMENDAMENTO N. 015000
Articolo 6
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese

L’art 6, comma 1 è così modificato

dopo le parole: “con funzioni di….”

aggiungere la parola: “indirizzo, ”

Art. 6 – Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.
1.    È istituita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata commissione, con funzioni di proposta e valutazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi delle politiche del lavoro, sul conferimento delle risorse agli stessi finalizzate e sulle principali iniziative di competenza della Giunta regionale comunque riconducibili al governo del mercato del lavoro, delle politiche in materia di formazione professionale, di istruzione professionale e di orientamento.
2.    Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale costituisce, con proprio decreto, la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e). In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Giunta regionale. La commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.
3.    La commissione è così composta:
a)    assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b)    tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui almeno uno in rappresentanza della piccola impresa, tre rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, due rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, due rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, tre rappresentanti del settore commercio, di cui almeno uno del turismo e tredici rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative a livello regionale che sottoscrivano accordi con la Giunta regionale sulle problematiche del lavoro o che partecipino al tavolo di concertazione generale o sulle politiche del lavoro e della formazione;
c)    un rappresentante delle libere professioni designato dall’associazione interprofessionale, parte sociale, più rappresentativa a livello regionale e un rappresentante del settore del credito;
d)    consigliere o consigliera regionale di parità effettivo e supplente di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;
e)    un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.
4.    La commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5.    In caso di assenza del presidente presiede il vicepresidente, che con cadenza semestrale viene scelto a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in commissione.
6.    Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un funzionario delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 16 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.
7.    Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria comunica al comitato di cui all’articolo 7 gli ordini del giorno delle sedute della commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.
8.    La commissione, entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavoro, il regolamento che disciplina il suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali.
9.    Ai componenti della commissione è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute dell'organo collegiale, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche ed integrazioni.

 

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