Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15039


EMENDAMENTO N. 015039
Articolo 40
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento

All’art 40, il comma 4 è così sostituito:

“4. La Regione promuove adeguate iniziative per favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti. La Regione definisce le procedure di accreditamento per le aziende con capacità formativa previo parere della commissione di concertazione regionale e del comitato istituzionale, prevedendo adeguati controlli sullo svolgimento della formazione.”

Art. 40 – Contratto di apprendistato.
1.    La Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato quale forma di inserimento ad alta valenza formativa nelle tre tipologie previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni:
a)    apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b)    apprendistato professionalizzante;
c)    apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2.    La Giunta regionale, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissate a livello nazionale, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi interconfederali stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale:
a)    definisce, acquisito il parere delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato, secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43 e 44;
b)    definisce, acquisito il parere delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, tenuto conto dei principi e linee guida stabilite dal coordinamento delle regioni e delle province autonome, il modello regionale di piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato di cui costituisce parte integrante;
c)    determina, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, i criteri per la determinazione della capacità formativa dell’impresa secondo i seguenti principi:
1)    presenza di risorse umane con la capacità di trasferire competenze;
2)    tutor con competenze tecnico professionali adeguate;
3)    locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione.
3.    La Giunta regionale effettua la programmazione, la promozione e il monitoraggio della formazione per apprendisti, garantendo la qualità della formazione e l’ampiezza dell’offerta formativa ed in particolare:
a)    determina i criteri e le modalità delle attività formative rivolte agli apprendisti e ai tutor aziendali, nonché le competenze degli stessi;
b)    disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni.
4.    Al fine di assicurare la formazione a tutti gli apprendisti la Regione favorisce la diffusione della formazione interna alle imprese.
5.    Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico e possono essere sostenuti anche da finanziamenti privati, previa stipula di apposite convenzioni, al fine di potenziare l’offerta formativa disponibile sul territorio regionale, con preferenza alle collaborazioni con soggetti privati che garantiscano cofinanziamenti per la formazione esterna.

 

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