Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15043


EMENDAMENTO N. 015043
Articolo 53
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento

All’art 53, il comma 2 è così sostituito

“2.        Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l’attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il DURC e l’applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell’osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall’articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, protocolli d’intesa con le articolazioni regionali dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.”

Art. 53 – Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
1.    La Regione sostiene la lotta al lavoro sommerso ed irregolare e mira a progettare azioni di intervento per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, promuove azioni rivolte a:
a)    concedere incentivi ai soli soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia previdenziale e che applichino i minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro;
b)    promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;
c)    sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;
d)    facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e)    diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell’economia sommersa;
f)     promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare e limitino l'ingresso di stranieri irregolari;
g)    promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.
2.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, anche attraverso la collaborazione dell’osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall’articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”, protocolli d’intesa con le articolazioni regionali dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l’Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.
3.    La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).

 

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