Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15045


EMENDAMENTO N. 015045
Articolo 54
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento

All’art 54, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“e) la promozione di iniziative mirate alla sicurezza dei lavoratori dei settori a maggiore esposizione di rischio infortuni, ai lavoratori con rapporti di lavoro precario, in somministrazione e ai migranti.”

Art. 54 – Sicurezza e qualità del lavoro.
1.    La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento delle qualità della vita lavorativa.
2.    La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto – dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:
a)    la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b)    la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell’occupazione;
c)    la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d)    il supporto ai datori di lavoro per l’incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.
3.    Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, d’intesa con le parti sociali:
a)    adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l’attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b)    sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
c)    sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;
d)    coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;
e)    attivano le campagne informative e l’organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
4.    La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:
a)    individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
b)    monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l’elaborazione di un rapporto annuale.
5.    La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.

 

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