Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15001


EMENDAMENTO N. 015001
Articolo 12
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese

L’art 12, comma 1 a) è così modificato
 

dopo le parole: “congiunturali e strutturali; ”

aggiungere le parole: “sull’analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici, anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione continua tenendo conto delle esperienze istituzionali in corso”

Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
1.    L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro svolge un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a:
a)    arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali;
b)    monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
c)    collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;
d)    collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
e)    promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
f)     promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del piano annuale di attività dell’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 14, comma 3;
g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.
2.    L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.
3.    Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell’ambito del nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 29, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
4.    La Regione favorisce la partecipazione all’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.
5.    L’osservatorio può svolgere per conto delle province studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali, anche mediante specifiche convenzioni eventualmente onerose.
6.    L’osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall’attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività istituzionali.
7.    L’attività dell’osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità, dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e un rappresentante della Regione.
8.    Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un'indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
9.    Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.

 

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