Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15047


EMENDAMENTO N. 015047
Articolo 56
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Berlato Sella, Bottacin Diego, Frigo, Michieletto, Trento

L’art 56, comma 1, lettera d) è così modificato

dopo le parole: “...delle imprese”

aggiungere le parole: “anche con sedi all’estero e nei rapporti con i fornitori.”

Art. 56 – Interventi.
1.    La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso:
a)    azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese anche promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale delle aziende;
b)    azioni di ricerca volte all’individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate;
c)    sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile;
d)    definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese.
2.    La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell’ambiente.
3.    La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell’ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.

 

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