Legge sul Lavoro

 
 
Emendamento n°. 15003


EMENDAMENTO N. 015003
Articolo 21
PRESENTATORI: Gallo, Tiozzo, Causin, Bonfante, Azzi, Marchese

L’art 21, comma 1 è così modificato
 
dopo le parole:  ”degli articoli 24,25 e 26“

aggiungere  le seguenti parole: “e dell’articolo 1, comma 31 della Legge 247/2007”

 

Art. 21 – Sistema dei servizi per il lavoro.
1.    In funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, della prevenzione della disoccupazione di lunga durata, della promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e disabili, del sostegno alla mobilità geografica del lavoro, del sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, della promozione della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, e al fine della costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente, la Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 24, 25 e 26.
2.    Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.
3.    Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, allincontro fra domanda e offerta e all’attuazione degli interventi di politica del lavoro.

 

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